Art. 38

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 20 feb 1963
Cancellazione dall'albo Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana. In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista è iscritto nell'elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni previste dall', e ne faccia domanda.
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