Art. 37

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 8 mag 2010
Trasferimenti Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo. In caso di cambiamento di residenza o domicilio professionale , il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'albo del luogo della nuova residenza o domicilio professionale ; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'albo del giornalista che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione A compreso il luogo della nuova residenza o domicilio professionale , che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio albo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69#art-37

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo