Art. 37
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69
In vigore dal 8 mag 2010
Trasferimenti
Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo.
In caso di cambiamento di residenza
o domicilio professionale
, il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'albo del luogo della nuova residenza
o domicilio professionale
; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'albo del giornalista che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione A compreso il luogo della nuova residenza
o domicilio professionale
, che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio albo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1963-02-03;69#art-37