Art. 33

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 20 feb 1963
Registro dei praticanti Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età. La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'. Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'. Si applica il disposto del comma secondo dell'. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione. Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una Commissione, composta da 5 membri di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti tra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, sarà scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale. Le modalità di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento. Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore.
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