Art. 29
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69
In vigore dal 8 mag 2010
Iscrizione nell'elenco dei professionisti
Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'età non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all', e l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'.
Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.
La iscrizione è deliberata dal componente Consiglio regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine, inutilmente il richiedente può ricorrere
Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l' del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.
Storico versioni
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