Art. 31
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69
In vigore dal 20 feb 1963
Modalità di iscrizione nell'elenco dei professionisti
La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di residenza;
3) dichiarazione di cui all';
4) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali.
Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si provvede d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine.
Non possono essere iscritti nell'albo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata della interdizione, salvo che, sia intervenuta riabilitazione.
Nei caso di condanna, che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine può concedere la iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole della iscrizione.
Storico versioni
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