Art. 30

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 20 feb 1963
Rigetto della domanda Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo o al registro dei praticanti dev'essere motivato, e dev'essere notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione.
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