Art. 24
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69
In vigore dal 8 mag 2010
Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia
Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine.
Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza, degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.
Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo tra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.
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