Art. 23

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 20 feb 1963
Riunioni dei Consigli e del Comitato esecutivo Per la validità delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente. Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.
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