Art. 22
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69
In vigore dal 20 feb 1963
Attribuzioni del presidente
Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.
In caso di sua assenza od impedimento, si applicano le disposizioni dell', secondo e terzo comma.
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