Art. 17
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69
In vigore dal 1 mar 2017
Durata in carica del Consiglio nazionale Sostituzioni
I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti.
Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 7.
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