Art. 17 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

Art. 17

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 1 mar 2017
Durata in carica del Consiglio nazionale Sostituzioni I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti. Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 7. (9)
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