Art. 19
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69
In vigore dal 20 feb 1963
Cariche
Il Consiglio nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.
Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da sei professionisti e tre pubblicisti, tra gli stessi sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
Designa pure tre giornalisti perchè esercitino le funzioni di revisore dei conti.
Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti nello elenco dei professionisti, il vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti, i revisori di conti tra gli iscritti che non ricoprano o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale.
Storico versioni
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