Art. 22 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

Art. 22

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 20 feb 1963
Attribuzioni del presidente Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme. In caso di sua assenza od impedimento, si applicano le disposizioni dell', secondo e terzo comma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69#art-22