Art. 41
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69
In vigore dal 20 feb 1963
Inattività
È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione.
Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche; o allo espletamento degli obblighi militari.
Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento d'altra attività continuativa e lucrativa.
Storico versioni
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