Art. 43 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

Art. 43

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 20 feb 1963
Notificazione delle deliberazioni del Consiglio Le deliberazioni del Consiglio regionale o interregionale di cancellazione dall'albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'.
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