Art. 52

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 20 feb 1963
Avvertimento L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi e mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri. Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine. L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario. Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.
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