Art. 52
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69
In vigore dal 20 feb 1963
Avvertimento
L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi e mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri.
Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine.
L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.
Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.
Storico versioni
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