Art. 57

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 20 feb 1963
Provvedimenti disciplinari: notificazione I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta. Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69#art-57

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo