Art. 57
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69
In vigore dal 20 feb 1963
Provvedimenti disciplinari: notificazione
I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.
Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.
Storico versioni
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