Art. 49

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 20 feb 1963
Competenza La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato. Se l'incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69#art-49

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo