Art. 49
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69
In vigore dal 20 feb 1963
Competenza
La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato.
Se l'incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.
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