Art. 8
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69
In vigore dal 20 feb 1963
Reclamo contro le operazioni elettorali
Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.
Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate nel Regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.
Storico versioni
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