Art. 9
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69
In vigore dal 20 feb 1963
Cariche del Consiglio
Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Ove il presidente sia iscritto nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente deve essere scelto tra i pubblicisti, e reciprocamente.
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