Art. 5

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 20 feb 1963
Votazioni Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano fra i cinque, per iscrizione, esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione, prevale l'anzianità di nascita. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale. Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.
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