Art. 9
LEGGE 26 gennaio 1963, n. 91
In vigore dal 13 mar 1963
Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti o delle relative norme di attuazione, la competenza attribuita alle Regioni a statuto speciale, rispetto ai compiti demandati al Club alpino italiano di cui all' della presente legge.
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