Art. 12

LEGGE 26 gennaio 1963, n. 91

In vigore dal 13 mar 1963
Alla copertura dell'onere previsto dall' della presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1962-63, mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 gennaio 1963 SEGNI FANFANI - FOLCHI - TAVIANI BOSCO - LA MALFA - TRABUCCHI - TREMELLONI - ANDREOTTI - GUI - RUMOR Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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