Art. 11
LEGGE 26 gennaio 1963, n. 91
In vigore dal 22 set 2019
Con regolamento organico, da deliberare dal Consiglio centrale del Club alpino italiano e da sottoporre all'approvazione del
Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale del Club stesso.
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