Art. 11 · LEGGE 26 gennaio 1963, n. 91

Art. 11

LEGGE 26 gennaio 1963, n. 91

In vigore dal 22 set 2019
Con regolamento organico, da deliberare dal Consiglio centrale del Club alpino italiano e da sottoporre all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale del Club stesso.
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