Art. 6

LEGGE 26 gennaio 1963, n. 91

In vigore dal 22 set 2019
L'efficacia delle deliberazioni riguardanti l'utilizzazione del contributo di cui dall'articolo precedente, alle quali non abbiano partecipato almeno tre dei membri di diritto indicati nel primo comma dell' della presente legge, o per le quali la maggioranza dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato in detto articolo indicati, che hanno partecipato alle deliberazioni, abbia espresso voto contrario, è subordinata all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo .
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