Art. 1
LEGGE 26 gennaio 1963, n. 91
In vigore dal 22 set 2019
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il Centro alpinistico italiano riassume la denominazione di "Club alpino italiano".
Esso è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo. (5)
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