Art. 1

LEGGE 26 gennaio 1963, n. 91

In vigore dal 22 set 2019
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il Centro alpinistico italiano riassume la denominazione di "Club alpino italiano". Esso è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo. (5)
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