Art. 2
LEGGE 26 gennaio 1963, n. 91
In vigore dal 27 gen 1989
Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite:
a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;
b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;
e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d);
f) all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell' della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;
g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale.
Storico versioni
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