Art. 5

LEGGE 26 gennaio 1963, n. 91

In vigore dal 22 set 2019
A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963, è autorizzata, a favore del Club alpino italiano, la concessione di un contributo di lire 80.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo. (3) (4) (5)
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