Art. 8

LEGGE 26 gennaio 1963, n. 91

In vigore dal 22 set 2019
Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può procedere allo scioglimento degli organi centrali del Club alpino italiano e nominare un commissario straordinario, per accertate gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Associazione. La ricostituzione degli Organi centrali è effettuata entro il termine di sei mesi, prorogabile, per una volta sola, di tre mesi.
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