Art. 12
LEGGE 26 gennaio 1963, n. 91
In vigore dal 13 mar 1963
Alla copertura dell'onere previsto dall' della presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1962-63, mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - FOLCHI - TAVIANI BOSCO - LA MALFA - TRABUCCHI - TREMELLONI - ANDREOTTI - GUI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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