Art. 12 · LEGGE 26 gennaio 1963, n. 91

Art. 12

LEGGE 26 gennaio 1963, n. 91

In vigore dal 13 mar 1963
Alla copertura dell'onere previsto dall' della presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1962-63, mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 gennaio 1963 SEGNI FANFANI - FOLCHI - TAVIANI BOSCO - LA MALFA - TRABUCCHI - TREMELLONI - ANDREOTTI - GUI - RUMOR Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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