Art. 9 · LEGGE 26 gennaio 1963, n. 91

Art. 9

LEGGE 26 gennaio 1963, n. 91

In vigore dal 13 mar 1963
Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti o delle relative norme di attuazione, la competenza attribuita alle Regioni a statuto speciale, rispetto ai compiti demandati al Club alpino italiano di cui all' della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-01-26;91#art-9