Art. 29

LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1

In vigore dal 9 gen 1963
Lo scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione si effettua con l'osservanza delle norme contenute negli e seguenti della presente legge, in quanto applicabili, ed in particolare delle disposizioni dell' relative ai titoli di preferenza. Per la determinazione dei lavori giudiziari da esaminare ai fini dello scrutinio, il Consiglio superiore della magistratura fissa mediante sorteggio tre trimestri da scegliersi in anni diversi nel triennio precedente all'anno in cui lo scrutinio è indetto, esclusi i mesi di agosto, settembre e ottobre.
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