Art. 33
LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1
In vigore dal 1 gen 1970
Per la partecipazione agli scrutini che saranno indetti a norma della presente legge e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla sua entrata in vigore, i magistrati addetti da almeno un anno ad uffici non giudiziari hanno facoltà di presentare lavori amministrativi in sostituzione o in aggiunta ai lavori giudiziari in deroga al primo, secondo e penultimo comma dell'.
La stessa disposizione si applica ai magistrati che siano stati addetti ad uffici non giudiziari anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e siano stati restituiti alle funzioni giudiziarie da non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
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