Art. 35
LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1
In vigore dal 9 gen 1963
A decorrere dal 1 luglio 1962 la prima parte del penultimo capoverso dell' della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, è così modificata: "Giudici ed equiparati: lire 2.760.000".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-01-04;1#art-35