Art. 32
LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1
In vigore dal 9 gen 1963
Salvo il diverso termine stabilito per le promozioni in soprannumero, le promozioni per concorso e per scrutinio sono conferite con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, non posteriore al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la quota, annuale di vacanze previste per le quali le promozioni stesse debbono essere effettuate.
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