Art. 30

LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1

In vigore dal 9 gen 1963
Le promozioni hanno luogo con l'osservanza delle disposizioni di cui all'. I magistrati di Corte di appello che in due scrutini consecutivi non hanno ottenuto la qualifica di merito distinto non possono partecipare ad altro scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di cassazione se non sono decorsi almeno due anni dall'ultima deliberazione emessa nei loro confronti. Se nemmeno nel terzo scrutinio conseguono tale qualifica, non possono partecipare ad altro scrutinio. La Commissione di scrutinio nella dichiarazione di promovibilità, deve menzionare, per coloro che ritiene particolarmente idonei, la speciale attitudine allo esercizio delle funzioni requirenti o giudicanti presso la Corte di cassazione e alle funzioni direttive.
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