Art. 25

LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1

In vigore dal 9 gen 1963
Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili si effettuano non prima che siano esauriti i lavori di revisione dello scrutinio, secondo l'ordine dei relativi elenchi. Il magistrato che rinuncia al turno di promozione è promosso, nella quota riservata ai promovibili dello anno successivo per la medesima classifica di scrutinio e così di seguito per non oltre tre anni. La dichiarazione di rinuncia al turno di promozione deve essere fatta non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di promozione e destinazione. Le promozioni ai posti riservati agli scrutini speciali di cui all' della presente legge si effettuano indipendentemente dall'esaurimento degli scrutini medesimi. Tuttavia nei confronti dei magistrati preceduti da altri che hanno proposto istanza di revisione, non si fa luogo alle promozioni fino a quando non intervenga il giudizio sulla revisione.
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