Art. 22

LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1

In vigore dal 9 gen 1963
Compiuto lo scrutinio annuale, il Consiglio superiore dichiara chiusa la sessione e forma gli elenchi dei promovibili secondo le due classificazioni di cui all' ed in ordine di anzianità. I magistrati dichiarati promovibili per merito distinto, se compresi nelle seguenti categorie: 1) decorati al valor militare; 2) mutilati o invalidi di guerra; 3) feriti in combattimento; 4) decorati di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra; 5) combattenti e partigiani con qualifica legalmente riconosciuta, ed ove non abbiano già goduto, per la appartenenza a dette categorie, di beneficio consistente nell'avere ottenuto la nomina o una precedente promozione per effetto determinante della preferenza stessa, sono promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un quarto dei posti riservati per ogni anno ai promovibili per merito distinto. La precedenza ha luogo nell'ordine di elenco della categoria. La preferenza di cui ai precedenti commi è riconosciuta nell'ambito del singolo scrutinio e non può avere effetto nei confronti dei promovibili già compresi negli elenchi degli scrutini precedenti.
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