Art. 18
LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1
In vigore dal 9 gen 1963
I magistrati di tribunale ritenuti meritevoli di proinozione sono classificati in due categorie: quella dei promovibili per merito distinto e quella dei promovibili per merito.
La qualifica di merito distinto deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti; quella di merito deve essere attribuita ad unanimità.
La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre.
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