Art. 14

LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1

In vigore dal 9 gen 1963
I magistrati di tribunale, compiuti undici anni dalla promozione a tale categoria, hanno diritto di partecipare, nell'anno successivo, allo scrutinio per conseguire la dichiarazione di promovibilità a magistrato di Corte di appello per merito distinto o per merito. Lo scrutinio è indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura entro i primi quindici giorni di gennaio di ogni anno. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia entro il 31 gennaio. Quando se ne ravvisa l'esigenza per difetto di disponibilità di magistrati promovibili, il Consiglio superiore, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, delibera di chiamare a scrutinio i magistrati di tribunale che compiono undici anni dalla promozione a tale categoria nell'anno stesso della chiamata; e così di seguito in caso di ulteriore difetto di disponibilità di promovibili. Il decreto con il quale è indetto lo scrutinio sussidiario è pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia entro trenta giorni dalla data del medesimo. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto che indice lo scrutinio, gli interessati debbono presentare domanda di partecipazione ai capi degli uffici cui appartengono o ai quali sono addetti.
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