Art. 8
LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1
In vigore dal 9 gen 1963
Non sono ammessi, in ogni caso, al concorso:
a) i magistrati ai quali è stata inflitta una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento;
b) i magistrati dichiarati impromovibili nello scrutinio a turno di anzianità;
c) i magistrati che per due volte non sono stati ritenuti meritevoli di partecipare al concorso;
d) i magistrati che sono stati giudicati non idonei in due precedenti concorsi per esame.
I magistrati ai quali è stato inflitto l'ammonimento possono essere ammessi al concorso decorsi due anni dalla data della decisione disciplinare.
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