Art. 13
LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1
In vigore dal 9 gen 1963
Le prove del concorso per esame per la promozione in appello e in cassazione hanno luogo in Roma.
Le prove orali hanno inizio non oltre il decimo giorno successivo a quello in cui sono resi noti i risultati delle prove scritte.
Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore, è fissata la data di inizio delle prove scritte.
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