Art. 19
LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1
In vigore dal 9 gen 1963
I magistrati di tribunale che non ottengono i voti necessari per la promovibilità possono essere dalla Commissione competente rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili.
I magistrati rinviati ad altro scrutinio hanno facoltà di presentarsi agli scrutini immediatamente successivi.
Il rinvio ad altro scrutinio non può essere disposto più di una volta.
I magistrati dichiarati impromovibili hanno facoltà di presentarsi a nuovo scrutinio dopo che siano decorsi almeno due anni dalla avvenuta dichiarazione di impromovibilità.
Il magistrato dichiarato per due volte impromovibile non può partecipare ad altri scrutini.
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