Art. 21

LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1

In vigore dal 9 gen 1963
Le singole deliberazioni della Commissione di scrutinio sono comunicate al Ministro per la grazia e giustizia. All'interessato è trasmessa, a cura della segreteria del Consiglio superiore, comunicazione della decisione con avvertimento che il testo integrale resta depositato per il termine di trenta giorni dalla comunicazione perchè ne possa prendere conoscenza. Della deliberazione può essere chiesta la revisione al Consiglio superiore della magistratura nei modi e nei termini indicati dall', secondo e terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. In sede di revisione il Consiglio superiore rinnova lo scrutinio e non è vincolato dalla precedente deliberazione della Commissione, che può essere modificata in qualsiasi senso. Non è ammessa revisione di scrutinio dopo avvenuta la promozione.
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