Art. 28
LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1
In vigore dal 9 gen 1963
La domanda di ammissione allo scrutinio, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata, secondo la rispettiva competenza, ai capi delle Corti di appello nel cui distretto è compreso l'ufficio al quale il magistrato appartiene, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale del decreto che indice lo scrutinio.
I magistrati addetti ad uffici non giudiziari devono presentare la domanda entro il detto termine al presidente della Corte di appello di Roma. I magistrati addetti al Ministero debbono presentarla, entro lo stesso termine, al Ministro per la grazia e giustizia.
Alla domanda devono essere unite le pubblicazioni e gli altri titoli che ciascun magistrato ritiene opportuno presentare, in numero, comunque, non superiore a sette.
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato nel primo comma, sono trasmessi al Consiglio superiore le domande, i lavori, i titoli e gli altri documenti accompagnati da un motivato parere del Consiglio giudiziario contenente informazioni motivate sulle doti menzionate nell', comma quarto.
Per i magistrati addetti al Ministero il parere è dato dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.
Per quelli residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni il parere è dato dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma.
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