Art. 38
LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1
In vigore dal 9 gen 1963
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - BOSCO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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