Art. 13
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417
In vigore dal 20 ott 1962
Il Comitato esecutivo rimane in carica per lo stesso periodo di tempo del Comitato direttivo.
Il Comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario, dai due membri eletti secondo il disposto dell', dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della sanità. Il direttore dell'Ente partecipa con voto consultivo.
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