Art. 18
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417
In vigore dal 20 ott 1962
Il direttore dell'Ente:
a) sovraintende al funzionamento di tutti i servizi dell'Ente;
b) partecipa alle sedute del Consiglio direttivo ed a quelle del Comitato esecutivo.
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