Art. 15
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417
In vigore dal 20 ott 1962
Spetta al Comitato esecutivo:
1) curare il conseguimento degli scopi dell'Ente nei limiti fissati dal Comitato direttivo:
2) predisporre gli schemi dei regolamenti e delle successive eventuali modificazioni da sottoporre al Comitato direttivo;
3) predisporre gli elementi per lo formazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi da sottoporre al Comitato direttivo;
4) deliberare sulle domande per il conseguimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali;
5) deliberare sugli impieghi dei capitali disponibili secondo i criteri generali e nei limiti stabiliti dal Comitato direttivo:
6) decidere l'assunzione del personale dell'Ente nei limiti dell'organico deliberato dal Comitato direttivo;
7) adempiere a tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.
Avverso la decisione del Comitato esecutivo sulle domande per il conseguimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali l'interessato può ricorrere al Comitato direttivo nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della decisione stessa.
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